1) Il canone RAI
”Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni è OBBLIGATO al pagamento del canone di abbonamento”. Il pagamento del canone RAI è innanzitutto una imposta sul possesso di un apparecchio, non sul suo utilizzo: il solo fatto di detenerlo comporta il pagamento del canone RAI.
L’abbonamento ORDINARIO riguarda la detenzione, nell’ambito famigliare, di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive; il versamento di tale abbonamento è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie. Non esistono più i canoni sulle seconde case
L’abbonamento SPECIALE riguarda la detenzione di uno o più apparecchi televisivi in locali pubblici o aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito famigliare ovvero per scopo di lucro diretto o indiretto. Le tariffe per tale abbonamento sono fissate annualmente con decreto del Ministero delle Comunicazioni il quale prevede cinque differenti categorie per ciascuna delle quali è previsto il pagamento di un determinato canone annuale.
2) Il canone SIAE
Il canone SIAE è obbligatorio per tutti quegli esercizi a carattere imprenditoriale nei quali “per l’esecuzione a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso che è determinato periodicamente dall’accordo tra la Società Italiana degli Autori ed Editori e la rappresentanza dell’associazione sindacale competente”.
La SIAE ritiene applicabile il canone ai B&B e agli affittacamere nei casi di presenza di televisori o altri apparecchi atti alla radiodiffusione all’interno delle stesse. Alla constatazione della detenzione di apparecchi tv o di radiodiffusione procedono i dipendenti della SIAE.
(*) Attenzione: L’entità dei diritti, in assenza di una previsione normativa, dovrà essere stabilita previo accordo con la sede locale SIAE. I diritti variano infatti a seconda del numero dei televisori o comunque degli apparecchi idonei alla radiodiffusione. In ogni caso i gestori devono valutare se effettivamente i televisori o comunque altri apparecchi radioriceventi sonori detenuti all’interno delle abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione o l’ascolto ai clienti della propria struttura.
CANONI SPECIALI RAI in vigore dal 1° gennaio 2016 – incorporata IVA 4%
CANONI SPECIALI RADIO in vigore dal 1° gennaio 2016 – incorporata IVA 4%
3) Il canone Nuovo IMAIE
Nuovo IMAIE: una sentenza del Tribunale di Roma del 10 luglio 2013 ha confermato la norma che stabilisce che, oltre agli AUTORI (SIAE) si debba riconoscere un “Equo compenso” anche agli INTERPRETI (Nuovo IMAIE) dei testi audiovisivi, da cui sono sorte delle tariffe da pagare per gli Affittacamere, B&B, Appartamenti Vacanze, per le opere cinematografiche e assimilate, trasmesse all’interno delle strutture ricettive, tramite TV o schermi e proiettori in genere.
L’articolo 84, comma 3, della (vetusta) legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) stabilisce che, oltre agli AUTORI (SIAE) si debba riconoscere un compenso anche agli INTERPRETI (IMAIE) dei testi audiovisivi. Quindi l’hotel/B&B/Appartamento che mette a disposizione le TV per gli ospiti – e non per uso privato – secondo il Tribunale di Roma si deve pagare i relativi diritti, oltre ai già pesanti diritti SIAE e RAI.
Es. un B&B pagherà come un 3 stelle fino a 25 camere: EUR circa 50/annue di diritti IMAIE.
Chi vuol pagare può andare direttamente a: http://www.aie.federalberghi.it/parametridicalcolo/new
e pagare come associato o come non associato a Federalberghi. Il modulo on-line calcola direttamente la tariffa.
Attenzione! perché nel momento in cui viene compilato il modulo i vostri dati di privacy saranno immediatamente comunicati all’ente riscossore e, da quel momento, riceverete sempre il relativo bollettino di pagamento.
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