Domande Frequenti sul canone RAI ( Fonte: Rai.it )

Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?
No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).
Chi deve pagare il canone speciale?
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).
Perché si paga il canone speciale?
L’obbligo al pagamento del canone alle radioaudizioni, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246 e dall’art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive detenuti in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone?
Il mancato pagamento può essere rilevato in qualsiasi momento dal nostro personale incaricato e dall’Autorità di controllo, quest’ultima agisce su propria iniziativa o su sollecitazione degli uffici competenti. Nel caso di accertamento, oltre all’obbligatorietà del pagamento del canone, l’utente sarà soggetto ad una maggiorazione che può arrivare sino all’importo di € 619 per mancato pagamento di canone e Tassa di Concessione Governativa.

Non vedo mai la RAI, devo pagare il canone?
Si. L’utilizzo dell’apparecchio televisivo limitatamente ai programmi delle TV private, straniere e a pagamento, con esclusione quindi delle trasmissioni messe in onda dalla RAI, non esonera dal versamento del canone.

Non ricevo il segnale RAI, devo pagare il canone speciale?
Si. L’obbligo del pagamento del canone speciale alla televisione deriva dalla semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (artt. 1 e 27 del R.D.L. 21/2/1938 n. 246 convertito nella legge 4/6/1938 n. 880 e art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458), indipendentemente dall’effettiva possibilità di ricezione del segnale, come precisato dalla Corte Costituzionale (sent. 12 maggio 1988, n. 535) e dalla Corte di Cassazione (sent. 3 agosto 1993, n. 8549). Per segnalazioni di disservizi tecnici e per informazioni sulle reti di diffusione e’ possibile telefonare al numero verde 800 111 555 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 24,00

Quali sono le modalità di pagamento per il rinnovo del canone?
I versamenti di rinnovo del canone speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:
– presso qualsiasi Ufficio Postale utilizzando il bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
– tramite domiciliazione bancaria precedentemente autorizzata sulla base dei moduli inviati dalla RAI (in questo caso, l’addebito del canone e’ previsto solo in forma annuale).

Come posso utilizzare il canone speciale ai fini fiscali?
L’IVA è compresa nel canone speciale: ai fini dell’eventuale recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo SBF della domiciliazione bancaria, inviati dalla RAI – Radiotelevisione Italiana. Inoltre, qualora sussistano i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.
Ho un’attività stagionale, si può sospendere temporaneamente il canone?
No. In ragione della classificazione relativa ai canoni speciali, disciplinata dall’art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488, la quale non prevede una differenziazione dell’ammontare del canone a seconda del periodo di apertura, non é più possibile applicare una riduzione di canone per gli alberghi o esercizi pubblici ad apertura stagionale.
Si paga il canone per la radio?
Si. Devono pagare il canone speciale anche coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458)
Come faccio a comunicarvi che non detengo più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive?
I titolari canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive nella loro attività devono inviare, alla sede RAI competente per territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione di disdetta dell’abbonamento speciale, specificando la destinazione dell’apparecchio, ai sensi dell’art. 10 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno corrente per l’annullamento del canone a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno ed entro il 31 dicembre per l’annullamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
E’ tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell’utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

Ho ricevuto la visita di una persona che si è dichiarato incaricato della RAI. Come posso essere certo che non si tratti di un tentativo di truffa?
Attualmente operano sull’intero territorio nazionale incaricati della nostra azienda, la cui rilevante attività, svolta dalla RAI per conto dell’Agenzia delle Entrate, consiste nell’ informare l’utenza sugli obblighi derivanti dalla detenzione di apparecchi televisivi, sollecitando, se del caso, la regolarizzazione della propria posizione.
Questi collaboratori:
– non chiedono mai somme di denaro;
– rilasciano un bollettino di conto corrente postale 2105 (utenza fuori dell’ambito familiare) da utilizzare per il pagamento di un nuovo abbonamento speciale;
– sono muniti di tesserino personale di riconoscimento con fotografia: chiedetene quindi l’esibizione;
– sul tesserino è indicata la Sede regionale della Rai Radiotelevisione Italiana, competente per territorio, alla quale potete rivolgervi per ogni ulteriore precisazione.
Inoltre l’inizio dell’attività nei vari comuni è preceduta da una segnalazione scritta alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cosa devo fare per sottoscrivere un nuovo canone speciale?
Prima di versare il canone speciale è opportuno rivolgersi alla sede RAI competente per territorio precisando il tipo di utenza (radiofonica o televisiva) e il mese nel quale si intende installare l’apparecchio; qualora l’apparecchio si trovi in un esercizio pubblico è necessario specificarne il tipo (bar, ristorante, ecc.), la categoria e la denominazione dello stesso, mentre solo per le strutture ricettive (alberghi, pensioni, residence, villaggi turistici, ecc.) bisogna comunicare il numero di stelle, il numero delle camere ed il numero degli apparecchi TV. Sulla base delle informazioni ricevute, l’ufficio competente provvederà ad inviare un bollettino di conto corrente postale n. 2105 prestampato, intestato alla RAI Radiotelevisione Italiana, con l’indicazione dell’importo da corrispondere. Dopo il versamento iniziale del canone, la RAI attribuisce un numero di canone speciale al suo titolare. Per gli esercizi pubblici il canone deve essere intestato al titolare della licenza.
Quali sono le scadenze per il rinnovo del canone speciale?
I termini di scadenza per il pagamento del canone speciale sono i seguenti:
Il 31 gennaio (pagamento annuale)
Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale)
Il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre (pagamento trimestrale).
Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e’ considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Se ci sono sedi diverse di una società basta pagare un solo canone speciale?
Il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stato stipulato; pertanto, chi detenga apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse: ad esempio, nel caso di catene alberghiere o di filiali di banca. (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246).
Gestisco un’attività di Bed&Breakfast, devo pagare il canone speciale?
Sì. Come previsto dall’art. 27 del R.D.L. 21 febbraio 1938, convertito nella legge 4 giugno 1938 n. 880, e dall’art. 2 del D.L.Lt. 21 dicembre 1944 n. 458, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, e’ dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. Lo stesso Ministero delle Comunicazioni nel novembre 2004 (a seguito di un quesito sollevato dall’Associazione Laziale B&B) si è espresso con parere motivato confermando l’obbligo del pagamento del canone speciale anche per questa particolare tipologia di attività.

Siamo una comunità religiosa, dobbiamo pagare il canone speciale?
Sì. La normativa vigente impone l’obbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell’ambito familiare. In materia di canoni televisivi, il riferimento alla famiglia deve essere inteso in senso anagrafico, come precisato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 15 del 1991. Al riguardo, l’art.4 del DPR 223/1989 dispone che per famiglia anagrafica si deve intendere un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio o parentela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il successivo art.5 fornisce invece la nozione di “convivenza anagrafica”, definendola come “un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi…., aventi dimora nello stesso comune”. Pertanto la detenzione di uno o piu’ apparecchi TV nell’ambito di una convivenza anagrafica determina l’obbligo del pagamento di un canone speciale.
Posso variare il nominativo del canone nel caso in cui cedo l’attività ad un nuovo titolare?
No. Il canone e’ strettamente personale, pertanto la variazione di intestazione non può essere effettuata. I titolari di canone speciale che non intendono più utilizzare apparecchi radiotelevisivi all’interno della propria impresa devono inviare alla sede RAI competente per territorio e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione di disdetta del canone speciale, specificando la destinazione dell’apparecchio (R.D.L. 21/02/1938 N. 246).

Cosa devo fare se subentro in un’attività che paga già un canone speciale?
Chi subentra in un’attività che corrisponde già il canone speciale deve richiederne la variazione di intestazione, comunicando i dati completi della nuova intestazione alla sede RAI competente per territorio.

Come faccio a variare i dati del mio canone speciale?
In caso di trasferimento dell’apparecchio in un locale diverso da quello del canone oppure di cambiamento della ragione sociale o di successione nell’attività da parte di eredi, il titolare dovrà comunicare alla sede RAI competente per territorio la nuova intestazione. Qualora venga variato il numero degli apparecchi, oltre al primo, e/o il numero delle camere il titolare dovrà comunicarlo alla sede RAI competente per territorio.
Uso l’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone?
Si, in quanto l’obbligo al pagamento del canone, secondo quanto disposto dall’art. 1 e dall’art. 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza cassazione 3/8/1993 n. 8549). Pertanto, la destinazione dell’apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale per home-computer o come monitor per video-games) non ne esclude la adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive e comporta comunque l’obbligo a corrispondere il canone

Il pagamento di un canone satellitare, via cavo o pay-tv esonera dal pagamento del canone televisivo?
No. In quanto l’obbligo al pagamento del canone alla televisione, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Chi deve pagare la Tassa di concessione governativa?
I possessori di apparecchiature radiotelevisive, fatta eccezione per quelli riguardanti gli albergatori, gli esercizi pubblici, le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche, sono soggetti a Tassa di concessione governativa per ogni anno solare.

Come faccio a pagare questa tassa?
Il pagamento della Tassa di concessione governativa deve essere effettuato con versamento sul c/c postale 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative, indicando, a seconda dei casi, uno dei seguenti importi: Apparecchio Radio Euro 0,70
Apparecchio Televisivo Euro 4,13
Apparecchio Radio su navi Euro 20,00
Apparecchio Televisivo BN su navi Euro 34,00
Apparecchio Televisivo a colori su navi Euro 236,00

Ho pagato erroneamente due volte come faccio ad ottenere il rimborso?
Si può richiedere l’accredito in conto canoni futuri mediante lettera inviata alla sede RAI competente per territorio, la quale invierà la nota di accredito e successivamente l’eventuale bollettino di conguaglio nel caso in cui venga decretato l’aumento canone; oppure, si può fare domanda di rimborso dell’importo eccedente che, una volta ultimati i necessari controlli, verrà erogato mediante assegno bancario non trasferibile o mediante bonifico se indicati correttamente gli estremi del conto corrente.